Associazione culturale per lo Sviluppo Territoriale, la Ricerca, l’Energia e l’Ambiente

Articolo 4 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, gli enti, le istituzioni pubbliche e private e le fondazioni che, condividendone lo spirito e gli ideali, siano interessati e/o intendano collaborare alla realizzazione degli scopi istituzionali. I soci dell'Associazione si distinguono in:

a) fondatori;
b) simpatizzanti;
c) onorari;
d) ordinari.

a) I soci fondatori sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i partecipanti all'atto costitutivo dell'Associazione del 19 settembre 1995 e tra coloro che, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell'Associazione. I soci fondatori sono tenuti al versamento delle quote annuali e a sottoscrivere il Codice Etico di comportamento e partecipano alle riunioni dell'assemblea con diritto di voto.
b) Sono simpatizzanti le persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli obiettivi dell'Associazione, presentano domanda di iscrizione e Codice Etico di comportamento debitamente sottoscritti. I soci simpatizzanti possono partecipare alle attività dell'Associazione e alle riunioni dell'assemblea ma non hanno diritto di voto. I soci simpatizzanti sono esonerati dal versamento delle quote annuali.
c) Sono soci onorari gli enti, le istituzioni pubbliche e private e le fondazioni che, condividendo gli obiettivi dell'Associazione, presentano domanda di iscrizione alla valutazione del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esonerati dal versamento delle quote annuali e partecipano all'assemblea senza diritto di voto.
d) I soci ordinari partecipano a pieno titolo a tutte le attività dell'Associazione, partecipano alle riunioni dell'assemblea con diritto di voto e sono tenuti al versamento delle quote annuali. La qualifica di socio ordinario è concessa dal Consiglio Direttivo ai soci simpatizzanti con almeno 9 (nove) mesi di anzianità nell'Associazione, previo esame del contributo fornito allo sviluppo dell'Associazione in termini di attività o di sostegno ideale o finanziario. Contro il diniego di ammissione non è ammesso appello.

I soci simpatizzanti non ammessi possono rimanere nell'Associazione sino ad una nuova valutazione del Consiglio Direttivo. La nomina a socio ordinario non può essere rifiutata, pena l'espulsione dall'Associazione.
Qualora il socio non rinnovi annualmente la propria iscrizione, versando la quota associativa, decade automaticamente dalla qualifica di socio.