Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto, con le funzioni specifiche, dall'assemblea ordinaria fra i soci fondatori o ordinari, ed è composto da almeno 5 (cinque) membri, compresi il Presidente, il Presidente aggiunto (o Vice Presidente) e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 (tre) membri, tra i quali il Presidente e/o il Presidente aggiunto (o Vice Presidente).
Il Tesoriere provvede agli atti di contabilità e cassa su appositi registri, alla tenuta dei conti bancari e postali con firma congiunta del Presidente; tiene l'inventario dei beni patrimoniali, predispone ogni anno il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale e il bilancio di previsione, da sottoporre al Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione degli scopi dell'Associazione e regolarmente documentate. Al venir meno, per qualsiasi ragione, di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede alla sostituzione, scegliendo tra i soci fondatori o ordinari aventi le caratteristiche previste dal ruolo. I sostituti restano in carica sino alla convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi membri.
II Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è convocato:
- dal Presidente;- da almeno 3 (tre) componenti;- dal Presidente, su richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 (due terzi) dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui:
- dare esecuzione e operatività agli indirizzi programmatici assembleari;- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;- esaminare e approvare il rendiconto economico finanziario e il bilancio di previsione predisposto dal Tesoriere, da sottoporre al Collegio dei Revisori e, successivamente, all'assemblea annuale, e adottare le variazioni del bilancio di previsione che si dovessero ritenere necessarie e urgenti;- proporre gli importi delle quote annuali dei soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di massima ogni 90 (novanta) giorni.
In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può prendere deliberazioni di competenza dell'assemblea ma deve, in tal caso, sottoporle a ratifica nella prima adunanza.
Il Consiglio Direttivo decide sugli argomenti posti in discussione con voto palese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo dispone per il proprio funzionamento con atto interno, anche con riferimento alle funzioni di segreteria.